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Sez. U, Sentenza n. 9658 del 23/04/2009 (Rv. 607620 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico privatizzato - Devoluzione al giudice ordinario - Discrimine temporale - Crediti retributivi maturati prima del 30 giugno 1998 e rimasti inadempiuti - Illecito permanente - Esclusione - Conseguenze - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607620-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria relativa alla devoluzione del contenzioso del pubblico impiego contrattualizzato al giudice ordinario, la regola enunciata, a temperamento del frazionamento delle domande, con esclusivo riferimento alla nozione di illecito permanente - con conseguente rilevanza dell'epoca della cessazione della permanenza ed affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, ove successiva al 30 giugno 1998 - , inerisce esclusivamente alle pretese risarcitorie da danno da illecito (di natura contrattuale, giacché per l'illecito aquiliano la giurisdizione spettava "ab origine" al giudice ordinario) e non anche alle pretese retributive, cioè ai crediti pecuniari maturati, giorno per giorno, in correlazione con la prestazione di determinate attività lavorative e rimasti inadempiuti, ancorché si richieda, eventualmente, il risarcimento del danno in misura non corrispondente all'importo del credito retributivo, trattandosi, in ogni caso, di illeciti contrattuali di natura istantanea. (Nella specie, le S.U. hanno cassato la sentenza di merito - con conseguente affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - la quale, in riferimento a crediti retributivi per indennità da sede disagiata maturati, in favore di dipendenti dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura, ente pubblico economico, antecedentemente al 30 giugno 1998, e rimasti inadempiuti anche successivamente, aveva dichiarato sussistente la giurisdizione ordinaria, erroneamente reputando che si trattasse di ipotesi di illecito permanente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)