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Sez. U, Sentenza n. 10819 del 29/04/2008 (Rv. 602893 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico privatizzato - Art. 69, comma settimo, d.lgs. n. 165 del 2001 - Devoluzione al giudice ordinario - Discrimine temporale - Determinazione - Criteri - Domanda retributiva relativa a rapporto di fatto - Periodi precedenti e successivi alla data del 30 giugno 1998 - Frazionamento del rapporto - Ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario - Illecito permanente - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602893-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria relativa alla devoluzione del contenzioso del pubblico impiego contrattualizzato al giudice ordinario, con riferimento alle controversie "relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998", ciò che rileva è il dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata. Ne consegue che, nel caso di domanda retributiva relativa a rapporto di fatto alle dipendenze della P.A., con riguardo a periodi precedenti e successivi alla suddetta data, opera il criterio del frazionamento della giurisdizione, restando escluso che l'inadempimento datoriale possa costituire un illecito permanente (con conseguente rilevanza dell'epoca della sua cessazione), non essendo unitario il fatto costitutivo dei diritti vantati, ma traendo gli stessi fondamento in ciascun periodo del rapporto nel quale sono maturati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)