Sez. U, Sentenza n. 10669 del 11/05/2009 (Rv. 609016 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico cd. "privatizzato" - Norma transitoria di cui all'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Riparto di giurisdizione - Fattispecie di illecito permanente - Nozione - Individuazione del giudice munito di giurisdizione - Momento di cessazione della permanenza - Rilevanza - Pretesa relativa al mancato riconoscimento della natura subordinata del rapporto lavorativo - Ipotesi di illecito permanente - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di lavoro pubblico cd. "privatizzato", ai fini del riparto di giurisdizione in forza della norma transitoria dettata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (per cui restano attribuite al giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, mentre sono attribuite al giudice ordinario le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro successivo a detta data), non può essere invocata la fattispecie dell'illecito permanente - che nasce da un unico fatto generatore, verificatosi in un preciso momento, prolungandosi nel tempo gli effetti relativi, sicché rispetto ad essa è il momento della cessazione della permanenza che rileva per l'individuazione del giudice munito di giurisdizione sul rapporto in contestazione - in controversia in cui sia dedotta l'illiceità della condotta datoriale per il mancato riconoscimento della pretesa natura subordinata del rapporto lavorativo, giacché la anzidetta pretesa è originata non da un unico fatto generatore, ma da comportamenti - e cioè prestazioni di lavoro subordinato - che si esplicano in distinte unità temporali, ciascuna della quali va considerata a sé stante (posto che i modi di esplicazione dell'una nulla possono dire sui modi di esplicazione di quella successiva) ai fini della verifica che ciascuna di esse sia stata svolta in maniera effettivamente idonea ad integrare il requisito della subordinazione. (Nella specie, si trattava di controversia promossa nei confronti di un Comune per ottenere l'accertamento della natura subordinata del servizio prestato dai ricorrenti come messi di conciliazione presso gli uffici del giudice di pace; le S.U. hanno confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto tutte le circostanze invocate per dimostrare l'esistenza della subordinazione si riferivano a periodo anteriore al 30 giugno 1998).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)