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Sez. 4, Sentenza n. 34421 del 27/05/2004 Ud. (dep. 13/08/2004) Rv. 229682 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Registro di entrata e uscita - Discrezionalità nella trascrizione dei relativi dati - Esclusione - Obbligo di trascrivere tutti i dati richiesti dalla competente autorità amministrativa - Sussistenza - Violazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229682-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

Integra il reato di irregolare tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti (art. 68 d.P.R. n. 309 del 1990) anche la omissione colposa, da parte del farmacista, della indicazione dei dati richiesti dalla competente autorità amministrativa e del loro inserimento nell'apposito registro conforme al modello predisposto dal Ministero della salute.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 60 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)