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Sez. 6, Sentenza n. 4155 del 30/01/1995 Ud. (dep. 19/04/1995) Rv. 201252 - 01

Stupefacenti - Farmacista | Registro di entrata e uscita - Discrezionalità nella trascrizione dei relativi dati - Esclusione - Obbligo di trascrivere tutti i dati richiesti dalla competente autorità amministrativa - Sussistenza - Violazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201252-01

Stupefacenti - Farmacista

Il farmacista è tenuto ai sensi dell'art. 60 comma secondo d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 a trascrivere nel registro relativo alle sostanze stupefacenti e psicotrope non soltanto i dati a suo giudizio sufficienti per documentare il movimento di entrata ed uscita di tali sostanze, ma tutti i dati richiesti dalla competente autorità amministrativa ed inseriti nel suddetto registro che deve essere conforme ad modello predisposto dal Ministro della Sanità: la violazione dell'obbligo in questione da parte del farmacista integra il reato contravvenzionale punibile anche in caso di omissione colposa.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 60 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)