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Sez. 6, Sentenza n. 6066 del 17/01/2008 Ud. (dep. 07/02/2008) Rv. 238737 - 01

STUPEFACENTI - FARMACISTA | Registro di entrata e di uscita - Erronea compilazione - Obbligo di controllo della corrispondenza della giacenza contabile con quella reale - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238737-01

STUPEFACENTI - FARMACISTA

Integra il reato di cui all'art. 68 d.P.R. n. 309 del 1990 anche una mera irregolarità formale nella tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope, in quanto, trattandosi di reato contravvenzionale, è sufficiente la mera colpa consistente in una negligente ricognizione, alla prescritta data di scadenza, della corrispondenza della giacenza contabile con quella reale. (Fattispecie in cui, all'esito di un'ispezione dell'A.S.L. in una farmacia, era emerso un difetto di corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale del metadone).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 60, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)