Sez. L, Sentenza n. 4424 del 17/05/1997 (Rv. 504483 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebita erogazione all'assicurato - Verificatesi prima del primo gennaio 1996 - Disciplina di cui all'art. 1 comma duecentosessantesimo e seguenti legge n. 662 del 1996 - Applicabilità - Somme già recuperate dall'ente previdenziale - Applicabilità della suddetta disciplina - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
Le indebite erogazioni di prestazioni pensionistiche per integrazioni al minimo relative al periodo anteriore al primo gennaio 1996 sono regolate esclusivamente dalle norme retroattive di cui ai commi duecentosessantesimo, duecentosessantunesimo, duecentosessantaduesimo, duecentosessantatreesimo e duecentosessantacinquesimo dell'art. 1 legge 23 dicembre 1996 n. 662, che sostituiscono, per il periodo indicato, la precedente normativa e che si applicano anche alle somme già recuperate dall'ente previdenziale.
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)