Sez. 2, Sentenza n. 586 del 24/01/1980 (Rv. 403964 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - LIMITI - ACCESSIONE INVERTITA - PRESUPPOSTO - OCCUPAZIONE AVVENUTA NELLA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO - NECESSITA - OCCUPAZIONE DEL FONDO VICINO AVVENUTA NEL LASTRICARE IL PIAZZALE DI ACCESSO ALL'AUTORIMESSA DELLO EDIFICIO - INIDONEITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - LIMITI - ACCESSIONE INVERTITA - PRESUPPOSTO - OCCUPAZIONE AVVENUTA NELLA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO - NECESSITA - OCCUPAZIONE DEL FONDO VICINO AVVENUTA NEL LASTRICARE IL PIAZZALE DI ACCESSO ALL'AUTORIMESSA DELLO EDIFICIO - INIDONEITA.*
La disciplina della cosiddetta accessione invertita, contenuta nello art 938 cod civ, ha carattere eccezionale e non e percio suscettibile di applicazione analogica: essa puo trovare applicazione solo con riguardo all'occupazione di suolo avvenuta 'nella costruzione di un edificiò e, quindi, con gli elementi essenziali e non meramente accessori di questo. Pertanto, tale norma non puo essere invocata dal costruttore dell'edificio che nel lastricare il piazzale di accesso alle autorimesse dell'edificio stesso, abbia occupato in buona fede parte del fondo vicino, in quanto detto piazzale non puo essere considerato parte integrante ed essenziale della costruzione, trattandosi di un'opera realizzata unicamente per il miglior uso dello stesso. (V 3731/77, mass n 397398; (V 1183/76, mass n 379871).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)