Sez. 2, Sentenza n. 6410 del 06/12/1984 (Rv. 437997 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - IN GENERE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - DISPOSIZIONE EX ART. 938 COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - IN GENERE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - DISPOSIZIONE EX ART. 938 COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
La disposizione dell'art. 938 cod. civ., avendo carattere eccezionale in quanto derogatrice del principio generale "quod inaedificatur solo cedit", non è suscettibile di applicazione al di là della ipotesi, in essa contemplata, di occupazione materiale, con la costruzione, di una porzione del fondo altrui e non può, pertanto, valere ad attribuire all'occupante la proprietà di una zona di tale fondo non interessata dalle fabbriche. (V 586/80, mass n 403964; (V 5808/79, mass n 402461; (V 1183/76, mass n 379871).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)