Sez. L, Sentenza n. 8017 del 06/04/2006 (Rv. 591210 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Nozione - Disciplina ex art. 2112 cod.civ. modificata in attuazione della direttiva CE 98/50 - Trasferimento di ramo d'azienda - Applicabilità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Per "ramo d'azienda" , ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. (così come modificato dalla legge 2 febbraio 2001, n. 18, in applicazione della direttiva CE n.98/50), come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente, e non anche una struttura produttiva creata "ad hoc" in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad un ramo di azienda già costituito.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata in quanto, pur avendo enunciato i criteri giurisprudenziali su menzionati per individuare il ramo di azienda, non ne aveva poi fatto corretta applicazione in motivazione, avendo omesso di considerare adeguatamente sia il profilo oggettivo della nozione di trasferimento di azienda, sia il profilo soggettivo della intenzione dei contraenti - eventualmente anche a mezzo dell'intervento del sindacato - trattandosi della cessione di un "reparto" la cui produzione continuava ad essere sottoposta al collaudo finale da parte della società cedente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 02/02/2001 num. 18, Direttive del Consiglio CEE 14/02/1977 num. 187, Direttive del Consiglio CEE 29/06/1998 num. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)