Sez. L, Sentenza n. 20012 del 17/10/2005 (Rv. 583622 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Disciplina ex art. 2112 - Nozione di ramo di azienda - Entità dotata di propria autonomia organizzativa ed economica - Necessità - Esternalizzazione di servizi - Identificazione potenziale di un ramo di azienda al momento della cessione - Ammissibilità - Esclusione - Applicabilità dell'art. 2112 cod. civ. ai rapporti di lavoro - Esclusione - Disciplina della cessione del contratto - Configurabilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 2112 cod. civ., relativo al trasferimento dell'azienda, anche al trasferimento di un ramo della attività aziendale, è necessario che sia ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionalizzata allo svolgimento di una attività volta alla produzione di beni e servizi, mentre è da escludersi che il ramo d'azienda possa essere identificato potenzialmente come tale solo al momento del trasferimento quale astratta idoneità ad un'organizzazione futura di attività, altrimenti sarebbe l'imprenditore ad unificare il complesso dei beni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento alla cessione di un ramo di azienda, identificato nei cosiddetti "Servizi generali", aveva ravvisato un processo di esternalizzazione non integrante la cessione di ramo di azienda ed aveva ritenuto applicabili ai rapporti di lavoro ceduti le norme sulla cessione dei contratti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)