diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3759 del 14/04/1998 (Rv. 514463 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI | Patrocinio dell'ente Poste Italiane - Carattere facoltativo - Necessità di apposito mandato - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514463-01

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI

Per effetto del secondo comma dell'art. 10 D.L. 1 dicembre 1993 n.487, conv. in legge 29 gennaio 1994 n.71 - che facoltizza l'ente <<Poste Italiane>> ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (disposizione questa successivamente integrata dall'art. 23 D.M. 16 gennaio 1995, recante il regolamento di amministrazione e contabilità dell'ente medesimo, che ha previsto che il patrocinio legale dell'ente possa essere affidato all'Avvocatura generale dello Stato o ad un Ufficio legale appositamente costituito) - l'ente medesimo può avvalersi di tale patrocinio, che ha carattere facoltativo (ex art. 43, comma primo, R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611), ancorché non esclusivo, e quindi trova anche applicazione il principio secondo cui gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni (innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede) senza bisogno di mandato, anche ove sia richiesto il mandato speciale, essendo sufficiente che consti la loro qualità sicché anche nel caso di patrocinio dell'ente suddetto l'Avvocatura dello Stato non ha necessità di mandato alcuno.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 10 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)