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Sez. L, Sentenza n. 7222 del 09/07/1999 (Rv. 528458 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI | Patrocinio dell'Ente Poste Italiane - Carattere facoltativo - Possibilità per l'Ente di avvalersi del patrocinio di un avvocato del proprio Ufficio legale ovvero di un avvocato esterno - Sussistenza - Condizioni - Conseguenze in ordine alla decorrenza del termine di cui all'art. 325, comma secondo, cod. proc. civ. - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528458-01

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI

Il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in favore dell'Ente Poste Italiane ha carattere facoltativo in quanto ad esso l'ente può ricorrere, ma può anche avvalersi del patrocinio di un proprio Ufficio legale appositamente costituito, secondo quanto previsto dall'art.23 del D.M. 16 gennaio 1995 (che prevede, altresì, che ricorrendo particolari condizioni si possa verificare una terza ipotesi: quella dell'affidamento del patrocinio a professionisti esterni). Ne consegue che nell'ipotesi in cui l'Ente si sia avvalso di un avvocato del proprio Ufficio legale la notificazione della sentenza di appello fatta all'Ente nella persona del predetto avvocato nel domicilio eletto presso l'Ufficio legale menzionato è idonea ai fini della decorrenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 325, comma secondo, cod. proc. civ. per la proposizione del ricorso per cassazione. (Nel caso di specie il suddetto termine non è stato, invece, rispettato e il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile).

Riferimenti normativi: DM Poste e telecomunicazioni 16/01/1995 art. 23, Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 10 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)