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Sez. 2, Sentenza n. 1041 del 07/04/1971 (Rv. 351047 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONÈ EFFETTI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA - EFFICACIA - LIMITI - SITUAZIONI GIURIDICHE ESAURITE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351047-01

CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONÈ EFFETTI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA - EFFICACIA - LIMITI - SITUAZIONI GIURIDICHE ESAURITE - ESCLUSIONE.*

Il principio secondo il quale la norma dichiarata incostituzionale deve essere disapplicata a tutti i rapporti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della decisione della Corte costituzionale, non e applicabile alle situazioni giuridiche ormai esaurite, ossia consolidate ed intangibili. (Conf 2493'69, mass n 342040' 578'69, mass n 338764).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)