Sez. 1, Sentenza n. 2368 del 20/03/1996 (Rv. 496457 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Obbligo del tribunale - Sussistenza - Limiti - Trasferimento volontario dell'imprenditore dal luogo di residenza o domicilio - Notificazione della convocazione ai sensi dell'art. 143 Cod. proc. civ. - Obbligo del tribunale - Insussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE
L'obbligo del tribunale di sentire l'imprenditore in camera di consiglio prima di dichiararne il fallimento, fissato dall'art. 15 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, come modificato dalla sentenza n. 141 del 1970 della Corte Costituzionale, deve essere escluso nei casi in cui la convocazione dell'imprenditore sia resa impossibile a causa di situazioni dipendenti dalla volontà del debitore, quando la soddisfazione dell'interesse di costui ad essere sentito si traduce in un ingiusto danno a carico dei creditori, che dalla sollecita instaurazione della procedura attendono la propria tutela. Pertanto, è lecito prescindere dalla notificazione della convocazione nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c. ogniqualvolta si versi in ipotesi non di mero allontanamento - anche per un considerevole periodo di tempo - del debitore dal luogo di residenza o domicilio, ma di trasferimento volontario, se non anche fraudolento, di questi in luogo sconosciuto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)