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Sez. 1, Sentenza n. 73 del 08/01/1997 (Rv. 501573 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Antecedentemente alla dichiarazione di fallimento - Audizione in camera di consiglio - Necessità - Esclusione - Indotta conoscenza della pendenza della procedura - Sufficienza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501573-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE

In ordine all'obbligo posto dall'art. 15 legge fall., interpretato alla luce della giurisprudenza costituzionale, l'inderogabile esigenza di assicurare il diritto di difesa dell'imprenditore insolvente, nella fase anteriore alla dichiarazione di fallimento, non postula necessariamente la sua convocazione in camera di consiglio, né l'effettiva audizione, ma deve ritenersi soddisfatta ogni qual volta egli sia stato posto in grado di conoscere l'iniziativa assunta nei suoi confronti, e, conseguentemente, di contraddire le ragioni che le sorreggono (nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto soddisfacente un tale obbligo, la notifica di copia del verbale di udienza eseguita a cura del creditore istante).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)