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Sez. 3, Sentenza n. 10291 del 27/06/1986 Ud. (dep. 21/10/1986) Rv. 174024 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - ELENCAZIONE CONTENUTA NELL'ART. 390 D.P.R. 27 APRILE 1955, N. 547 - TASSATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174024-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - ELENCAZIONE CONTENUTA NELL'ART. 390 D.P.R. 27 APRILE 1955, N. 547 - TASSATIVITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'art. 7 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 anticipa la tutela al momento della costruzione, vendita, noleggio e concessione in uso delle macchine, parti di macchine o apparecchi in genere, nella responsabilità per la mancata rispondenza dei prodotti alle normative sono coinvolti tutti gli operatori cui siano imputabili le indicate attività. Ognuno di essi è cioè tenuto ad esercitare il necessario controllo di regolarità prima che esca dalla sfera della sua disponibilità giuridica e di fatto col passaggio alla fase economica successiva. Ne deriva che l'elencazione dei soggetti tenuti ai menzionati doveri contenuta nell'art. 390 del citato d.P.R. n. 547 del 1955 non è tassativa. In essa vanno quindi annoverati non soltanto i costruttori, commercianti e noleggiatori di macchine - espressamente menzionati - ma anche colui che li abbia concessi in uso. (V mass n 169608; (V mass n 162369; (V mass n 156155; (V mass 120752; (V mass n 149563).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 7 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 390 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)