Sez. 6, Sentenza n. 1251 del 26/10/1970 Ud. (dep. 15/12/1970) Rv. 115961 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER APPROPRIAZIONE - DENARO VERSATO DAL PRIVATO IN ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA -RISCOSSIONE NELL'INTERESSE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -OBBLIGAZIONE DI QUANTITA DEL PUBBLICO UFFICIALE ESATTORE(TESORIERE COMUNALE) - CONFIGURABILITA DEL REATO.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER APPROPRIAZIONE - DENARO VERSATO DAL PRIVATO IN ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA -RISCOSSIONE NELL'INTERESSE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -OBBLIGAZIONE DI QUANTITA DEL PUBBLICO UFFICIALE ESATTORE(TESORIERE COMUNALE) - CONFIGURABILITA DEL REATO.*
Il denaro versato in adempimento di una obbligazione tributaria verso lo stato o altro ente pubblico diventa publica pecunia non appena il soggetto incaricato ne effettui la riscossione. Ne l'Obbligo del versamento del non riscosso cui il pubblico ufficiale (nella specie, tesoriere comunale) e tenuto verso l'ente impositore, pur avendo indubbio carattere di debito di quantita, esclude l'appartenenza all'ente impositore del denaro versato dal contribuente, perche trattasi di una obbligazione sussidiaria con funzione di garanzia. Pertanto, rispetto al riscosso, e configurabile il delitto di peculato. (V 113584, anno 1969, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)