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Sez. 1, Sentenza n. 3492 del 22/10/1975 (Rv. 377658 - 01)

IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - COMMERCIABILITA - AZIENDA (AVVIAMENTO) - OBBLIGHI DEL NUOVO CONCESSIONARIO - INDENNITA DI AVVIAMENTO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377658-01

IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - COMMERCIABILITA - AZIENDA (AVVIAMENTO) - OBBLIGHI DEL NUOVO CONCESSIONARIO - INDENNITA DI AVVIAMENTO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*

L'indennita di avviamento che il nuovo concessionario di un Esercizio farmaceutico, deve al precedente titolare, ai sensi dello art 110 del RD 27 luglio 1934 n 1265 (tu delle leggi sanitarie), va commisurata, a norma del medesimo articolo, in tre anni del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti della applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio, a prescindere dall'effettiva durata della precedente gestione e, quindi, anche se questa sia stata inferiore a cinque anni. (V 885/66, mass n 321760).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)