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Sez. 1, Sentenza n. 885 del 05/04/1966 (Rv. 321760 - 01)

IGIENE E SANITA PUBBLICA - FARMACIE - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO - FARMACIA NON DI NUOVA ISTITUZIONE - INDENNITA DI AVVIAMENTO - PRECEDENTE GESTORE PROVVISORIO - ESCLUSIONE DELLA INDENNITA.*
Stato
decisa il 1966-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321760-01

IGIENE E SANITA PUBBLICA - FARMACIE - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO - FARMACIA NON DI NUOVA ISTITUZIONE - INDENNITA DI AVVIAMENTO - PRECEDENTE GESTORE PROVVISORIO - ESCLUSIONE DELLA INDENNITA.*

L'indennita di avviamento, prevista dall'art 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934, n 1265, in caso di autorizzazione all'Esercizio di una farmacia che non sia di nuova istituzione, spetta, nella misura determinata dalla norma medesima (corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio), soltanto al precedente titolare della farmacia o ai suoi eredi e non anche al gestore provvisorio della farmacia stessa. Il gestore provvisorio non ha neppure la possibilita di sperimentare l'Azione sussidiaria di ingiustificato arricchimento. (Conf nella prima parte 22/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Legge 27/07/1934 num. 1265 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)