Sez. 1, Sentenza n. 424 del 28/01/1977 (Rv. 383971 - 01)
IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - COMMERCIABILITA - AZIENDA (AVVIAMENTO) - INDENNITA DI AVVIAMENTO - FUNZIONE - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - DURATA DELLA PRECEDENTE GESTIONE - IRRILEVANZA - CRITERIO SUSSIDIARIO DI LIQUIDAZIONE - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - COMMERCIABILITA - AZIENDA (AVVIAMENTO) - INDENNITA DI AVVIAMENTO - FUNZIONE - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - DURATA DELLA PRECEDENTE GESTIONE - IRRILEVANZA - CRITERIO SUSSIDIARIO DI LIQUIDAZIONE - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
L'art 110 del RD 27 luglio 1934 n 1265 - secondo cui il nuovo concessionario di una farmacia non di nuova istituzione deve corrispondere al precedente titolare una indennita pari a tre annate del reddito medio della farmacia accertato nell'ultimo quinquennio, ai fini dell'imposta di RM - non mira a compensare l'opera svolta da tale titolare per incrementare l'avviamento della farmacia medesima, essendo tale opera di scarsa importanza dato il carattere industriale dei medicinali venduti, l'eccezionalita della preparazione di prodotti galenici e la preminenza, assunta ai fini della formazione dell'avviamento della impresa, dalla sua ubicazione e dalla densita della popolazione da essa servita. Ne consegue che, ove ricorrano in concreto gli elementi di fatto che ne consentano la puntuale applicazione, il criterio di liquidazione dell'indennita, previsto dalla citata norma, deve essere seguito qualunque sia la durata della gestione della farmacia da parte del precedente titolare. Ove, poi, i predetti elementi difettino, il giudice deve ricorrere ad un criterio affine che sia conforme alla ratio della disposizione considerata. La valutazione di siffatta conformita integra un apprezzamento di fatto, incensurabile in Sede di legittimita ove non sia stato impugnato sotto il profilo dell'illogica motivazione. (nella specie, la farmacia era stata gestita dal precedente titolare soltanto per otto mesi e prima di tale gestione era stata una succursale, priva di autonomia, di un'altra farmacia. Il primo giudice aveva commisurato l'indennita al triplo del reddito accertato accertato ai fini della RM a carico di detto titolare relativamente al solo anno in cui si era verificata la sua gestione. Il giudice di appello aveva confermato questa pronunzia ritenendo tale criterio di valutazione conforme alla ratio della citata norma. La suprema Corte nel confermare, a sua volta, tale pronunzia ha rilevato che la ricorrente non aveva impugnato sotto il profilo del vizio di motivazione tale giudizio di conformita). (V 3492/75, mass n 377658; (V 2945/71, mass n 354199; (V 885/66, mass n 321760).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)