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Sez. L, Sentenza n. 7035 del 24/03/2010 (Rv. 613356 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Trattamento pensionistico integrativo dei dipendenti ENEA - Funzione previdenziale - Obbligazione di natura retributiva inerente ad un rapporto di impiego con l'ente datore di lavoro - Modalità degli accantonamenti - Irrilevanza - Conseguenze - Art. 52 del c.c.n.l. 31 dicembre 1982 per i dipendenti dell'ENEA - Conservazione del trattamento nel valore maturato nell'ultimo mese anteriore all'entrata in vigore della norma collettiva - "Reformatio in pejus" - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613356-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE

Il trattamento pensionistico aziendale integrativo dei dipendenti dell'ENEA, pur assolvendo ad una funzione previdenziale, è strutturalmente inerente al rapporto di impiego posto in essere con l'ente datore di lavoro ed origina un'obbligazione di natura retributiva, senza che assuma rilievo che gli accantonamenti siano effettuati mediante l'accensione di una polizza assicurativa. Ne consegue che, correttamente, l'art. 52 del c.c.n.l. 31 dicembre 1982 per i dipendenti dell'ENEA, nel prevedere espressamente - in attuazione dell'art. 8, primo comma, della legge n. 84 del 1982 - la conservazione del trattamento stesso "nel valore maturato nell'ultimo mese di vigenza" del precedente regime giuridico, regolato con la legge n. 70 del 1975, ha confermato i diritti, di natura retributiva e non previdenziale, già acquisiti dai lavoratori, con esclusione di ogni "reformatio in pejus" ai loro danni.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1975 num. 75 art. 14 com. 2, Legge 05/03/1982 num. 84 art. 8, Contr. Coll. 31/12/1982 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)