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Sez. L, Sentenza n. 6447 del 17/03/2010 (Rv. 613330 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Art. 8, comma 1 della legge n. 84 del 1982 - Rinvio alla contrattazione collettiva del trattamento economico dei dipendenti dell'ENEA - Conseguenze - Art. 52 c.c.n.l. ENEA del 31 dicembre 1982 - Norma regolatrice del rapporto - Conservazione dei diritti retributivi acquisiti dai lavoratori dipendenti - Illegittima "reformatio in peius" rispetto alla previsione dell'art. 14 della legge n. 70 del 1975 - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613330-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'art. 52 del c.c.n.l. ENEA del 31 dicembre 1982, nella parte in cui prevede che i dipendenti che alla data di entrata in vigore del contratto usufruiscono del trattamento integrativo di previdenza in forma assicurativa in essere presso l'ENEA lo conservano nel valore maturato nell'ultimo mese di vigenza del precedente ordinamento in base alla relativa normativa, da un lato dà esecuzione all'art. 8 della legge n. 84 del 1982 - il quale, nel rinviare alla contrattazione collettiva per la disciplina del trattamento economico del personale dipendente dell'ENEA, stabilisce che fino all'entrata in vigore del primo contratto continuino ad applicarsi le disposizioni della legge n. 70 del 1975 - dall'altro conferma i diritti di natura retributiva già acquisiti dai lavoratori interessati, ponendosi come norma regolatrice del rapporto. Ne consegue che la quantificazione del trattamento integrativo nei termini indicati dalla contrattazione collettiva non può essere considerata una illegittima "reformatio in peius" rispetto a quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 70 del 1975.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 31/12/1982 art. 52, Legge 20/03/1975 num. 70 art. 14 com. 2, Legge 05/03/1982 num. 84 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)