Sez. 3, Sentenza n. 3630 del 17/04/1996 (Rv. 497103 - 01)
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CONTENUTO DEL CONTO - IN GENERE | Estratto dei saldaconto - Valore probatorio - Limitazione al procedimento monitorio - Rilevanza indiziaria nei procedimenti ordinari.
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CONTENUTO DEL CONTO - IN GENERE
L'art. 102 legge 7 marzo 1938 n. 141 (legge bancaria) limita il valore probatorio dell'estratto dei saldaconto (costituenti documenti diversi dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, esonerando gli Istituti di credito dalle formalità ordinariamente richieste per l'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento. Tuttavia, l'anzidetto documento può, nei giudizi ordinari, assumere rilievo come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi egualmente significati.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 634 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1832, Legge 07/03/1938 num. 141 art. 102, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)