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Sez. L, Sentenza n. 2896 del 10/05/1982 (Rv. 420791 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMO - RISARCIMENTO DEL DANNO - ATTRIBUZIONE DI MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE - INCLUSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI - INAMMISSIBILITÀ - MISURA DI DETTE MENSILITÀ - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL LICENZIAMENTO E NON DELLA PRONUNCIA DELLA REINTEGRAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420791-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMO - RISARCIMENTO DEL DANNO - ATTRIBUZIONE DI MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE - INCLUSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI - INAMMISSIBILITÀ - MISURA DI DETTE MENSILITÀ - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL LICENZIAMENTO E NON DELLA PRONUNCIA DELLA REINTEGRAZIONE.*

L'importo delle mensilità di retribuzione che (in numero in ogni caso non inferiore a cinque) spettano a titolo di risarcimento, a norma del secondo comma dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, al lavoratore illegittimamente licenziato non è comprensivo degli assegni familiari (il cui pagamento è a carico dell'INPS) e va determinato in relazione all'entità della retribuzione alla data del licenziamento e non della pronuncia della reintegrazione, atteso che la mancata prestazione di lavoro nel periodo intermedio esclude ogni progressione di anzianità di servizio e che il danno è dalla legge rapportato al fatto del licenziamento stesso. (V 1927/78, mass n 380723).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)