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Sez. L, Sentenza n. 14809 del 27/06/2007 (Rv. 597765 - 01)

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - IN GENERE | Contratti di lavoro estranei allo svolgimento delle finalità istituzionali dell'ente - Conclusione sulla base di norme privatistiche - Impossibilità di applicare le norme del d. lgs. n. 165 del 2001 - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597765-01

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - IN GENERE

L'applicazione delle norme del d.lgs. n. 165 del 2001 ai contratti di lavoro stipulati alle dipendenze di amministrazioni pubbliche non è generale, bensì limitata ai contratti mediante i quali dette amministrazioni perseguono le loro specifiche finalità istituzionali, siano esse autoritative ovvero di erogazione di servizi, mentre non riguarda quei rapporti di lavoro, marginali e sostanzialmente anomali, che l'ente pubblico intrattenga, sulla base di norme privatistiche, per finalità diverse. (Nella specie, la Corte ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito che - in riferimento al rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze di una Provincia per lo svolgimento di attività agricola, compiuta tramite l'inserimento in un'azienda - aveva escluso che a simile contratto fosse applicabile il regime previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-autonomie locali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)