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Sez. L, Sentenza n. 8065 del 24/07/1999 (Rv. 528958 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Ente dotato di personalità giuridica - Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili - Rappresentanza legale - Attribuzione al presidente nazionale - "Vocatio in ius" dell'Associazione attraverso il presidente di una sede provinciale - Ammissibilità - Esclusione - Conseguente invalidità del contraddittorio rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528958-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

L'art. 12 del d.P.R. n.1116 del 1968 (contenente le norme di attuazione della legge n. 458 del 1965, attributiva della personalità giuridica all'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) e lo statuto della stessa associazione conferiscono la rappresentanza legale dell'ente al suo presidente nazionale. Ne consegue che la "vocatio in ius" dell'ANMIC attraverso il presidente di una sede provinciale si risolve nell'invalidità del contraddittorio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, venendo a mancare il presupposto di una valida costituzione del rapporto processuale. Infatti, ogni ente si immedesima con l'organo cui la legge conferisce la rappresentanza, sicché un diverso organo del medesimo ente privo del relativo potere rappresentativo processuale non è in alcun modo legittimato a stare in giudizio per l'ente stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 345, DPR 07/08/1968 num. 1116 art. 12, Legge 23/04/1965 num. 458 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)