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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Testo vigente

Capo XVI. Disposizioni relative ai rapporti giurisdizionali con autorita' straniere

Art. 201 Traduzione delle domande provenienti da un'autorita' straniera

1. Le domande provenienti da un'autorita' straniera nonche' i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana.

Art. 202 Consenso dell'interessato alla estradizione per l'estero

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 703 e 717 del codice, il consenso dell'interessato alla estradizione e' prestato davanti al presidente della corte di appello nel rispetto delle garanzie previste dall'articolo 701 comma 2. Il verbale e' compilato in due originali, uno dei quali e' trasmesso senza ritardo, a cura della cancelleria, al ministro di grazia e giustizia.

Art. 203 Comunicazioni al ministro di grazia e giustizia in merito alla estradizione

1. La cancelleria comunica senza ritardo al ministro di grazia e giustizia l'avvenuta scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o l'avvenuto deposito della sentenza della corte di cassazione. Trasmette, inoltre, al ministro di grazia e giustizia copia della sentenza della corte di appello non piu' soggetta a impugnazione ovvero copia della sentenza della corte di cassazione.

Art. 204 Comunicazioni all'autorita' giudiziaria che ha trasmesso la rogatoria all'estero

1. Le comunicazioni previste dall'articolo 727 comma 3 del codice devono pervenire all'autorita' giudiziaria richiedente senza ritardo.
Le comunicazioni dell'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero dell'emissione del decreto previsto dall'articolo 727 comma 2 del codice devono comunque pervenire entro cinque giorni dalle rispettive date di inoltro e di emissione.

Art. 204-bis Comunicazioni dell'autorita' giudiziaria in tema di rogatoria

1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorita' giudiziaria indicata dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice che riceve direttamente la richiesta ovvero l'autorita' giudiziaria che la invia direttamente all'autorita' straniera ne trasmette senza ritardo copia al Ministero della giustizia.

Art. 205 Richiesta del testo di leggi straniere

1. L'autorita' giudiziaria, per ragioni di ufficio, puo' richiedere al ministro di grazia e giustizia il testo di leggi straniere.

Art. 205-bis Irrevocabilita' del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria

1. Quando e' previsto dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non puo' essere revocato, salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate.

Art. 205-ter Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero

1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 133-ter del codice.

2. Non puo' procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero non assicura la possibilita' di presenza del difensore o di un sostituto nel luogo in cui viene assunto l'atto e se quest'ultimo non ha possibilita' di colloquiare riservatamente con il suo assistito.

3. L'imputato ha diritto alla presenza dell'interprete se non conosce la lingua del luogo ove l'atto e' compiuto o quella usata per rivolgergli le domande.

4. La detenzione dell'imputato all'estero non puo' comportare la sospensione o il differimento dell'udienza quando e' possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo, nei casi in cui l'imputato non da' il consenso o rifiuta di assistere. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 420-ter del codice.

5. La partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito si svolge secondo le modalita' e i presupposti previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 133-ter del codice.

Capo XVII. Disposizione finale

Art. 206 Regolamento ministeriale

1. Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono adottate le disposizioni regolamentari che concernono:

  1. a) la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e degli altri strumenti di registrazione in materia penale;

  2. b) le modalita' di formazione e di tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari penali;

  3. c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del codice non disciplinate dal presente decreto.

2. Il decreto previsto dal comma 1 e quello previsto dall'articolo 199 sono emanati entro il 30 settembre 1989; all'uopo il Consiglio di Stato deve pronunziarsi entro quindici giorni dalla richiesta del parere.32

Titolo II. Norme di coordinamento

Art. 207 Ambito di applicazione delle disposizioni del codice

1. Le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali, salvo quanto diversamente stabilito in questo titolo e nel titolo III.

Art. 208 Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni del codice e del codice abrogato

1. Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del codice abrogato, il richiamo si intende riferito agli istituti o alle disposizioni del codice che disciplinano la corrispondente materia.

Art. 209 Corrispondenza tra uffici e organi del codice e del codice abrogato

1. Quando leggi o decreti indicano uffici o organi giudiziari con la denominazione del codice abrogato, l'indicazione si intende riferita agli uffici o agli organi giudiziari ai quali il codice attribuisce funzioni corrispondenti o analoghe.

Art. 210 Competenza

1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che regolano la competenza per materia o per territorio in deroga alla disciplina del codice nonche' le disposizioni che prevedono la competenza del giudice penale in ordine a violazioni connesse a fatti costituenti reato.

Art. 211 Rapporti tra azione civile e azione penale

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 75 comma 2 del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo e' sospeso fino alla definizione del processo penale se questo puo' dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se e' gia' stata esercitata l'azione penale.

Art. 214 Arresto o cattura da parte di organi che non esercitano funzioni penali

1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'arresto o la cattura da parte di organi giudiziari che non esercitano funzioni penali.

Art. 216 Modalita' di esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza

1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono speciali modalita' per l'esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza in istituti penitenziari.

Art. 217 Applicazione provvisoria di pene accessorie

1. E' abrogato l'articolo 140 del codice penale.

2. E' abrogata, altresi', ogni altra disposizione che prevede l'applicazione provvisoria di pene accessorie.