Sez. 5, Sentenza n. 9223 del 18/04/2007 (Rv. 597061 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Conciliazione stragiudiziale - Ammissibilità dopo la fissazione della data di trattazione - Sussistenza - Conseguenze - Dichiarazione di estinzione - Competenza del collegio - Accordo sulle sanzioni - Necessità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la conciliazione cosiddetta abbreviata prevista dall'art. 48, comma quinto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la quale costituisce uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie, caratterizzato dal raggiungimento di un accordo stragiudiziale sulla materia del contendere, i cui effetti si ripercuotono sulla conclusione del giudizio in corso, non deve necessariamente aver luogo prima della fissazione della data di trattazione, potendo la relativa istanza essere depositata anche successivamente, e spettando in tal caso al collegio la verifica dell'accordo e la pronunzia di estinzione del giudizio. Ai fini di tale declaratoria, non occorre che l'accordo riguardi specificamente anche le sanzioni applicabili, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto la norma in esame ne fa automatica applicazione nella misura da essa indicata, con la conseguenza che esse sono successivamente recuperabili dall'Ufficio competente attraverso le consuete tecniche liquidatorie.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)