Sez. 6, Sentenza n. 5316 del 08/03/1974 Ud. (dep. 29/07/1974) Rv. 127740 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA - PROVA LIBERATORIA - ESTREMI - CERTEZZA DELLA VERITA DEI FATTI ATTRIBUITI ALL'OFFESO - NECESSITA.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA - PROVA LIBERATORIA - ESTREMI - CERTEZZA DELLA VERITA DEI FATTI ATTRIBUITI ALL'OFFESO - NECESSITA.*
L'esclusione della pena per il reato di diffamazione, ai sensi del comma ultimo dell'art 596 cod pen, puo aversi soltanto quando si raggiunga la prova liberatoria piena e completa: quando cioe si raggiunga la certezza che i fatti attribuiti all'offeso sono veri in tutti gli elementi che hanno idoneita offensiva, mentre, quando l'addebito diffamatorio di un fatto determinato si concreta nella deformazione e nel travisamento di un fatto vero, la prova dell'exceptio veritatis non puo ritenersi raggiunta. (V 116088, anno 1970).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 596 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)