Sez. 5, Sentenza n. 1348 del 20/11/1987 Ud. (dep. 01/02/1988) Rv. 177518 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - DISTRAZIONE DI BENI SENZA CONTROPARTITA O PER SCOPI ESTRANEI ALL'IMPRESA - SUSSISTENZA DEL REATO - FATTISPECIE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - DISTRAZIONE DI BENI SENZA CONTROPARTITA O PER SCOPI ESTRANEI ALL'IMPRESA - SUSSISTENZA DEL REATO - FATTISPECIE.*
In tema di bancarotta fraudolenta costituisce distrazione qualunque fatto mediante il quale l'imprenditore opera il distacco di beni dal suo patrimonio senza una effettiva contropartita o per scopi estranei all'impresa, si da rendere quei beni indisponibili ai creditori, al soddisfacimento delle cui ragioni erano per legge destinati. (nella specie erano stati effettuati finanziamenti ad esponenti politici).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)