Sez. 5, Sentenza n. 12874 del 07/03/1989 Ud. (dep. 25/09/1989) Rv. 182141 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - NOZIONE - BANCAROTTA SEMPLICE - CONSUMAZIONE DEL PATRIMONIO IN OPERAZIONI ALEATORIE O IMPUDENTI - DISPERSIONE DEL PATRIMONIO MEDIANTE ATTIVITÀ DI GIOCO - REATO RAVVISABILE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - NOZIONE - BANCAROTTA SEMPLICE - CONSUMAZIONE DEL PATRIMONIO IN OPERAZIONI ALEATORIE O IMPUDENTI - DISPERSIONE DEL PATRIMONIO MEDIANTE ATTIVITÀ DI GIOCO - REATO RAVVISABILE.*
Integra gli estremi del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione ogni Forma di diversa ed ingiusta destinazione volontariamente data al patrimonio rispetto ai fini che questo deve avere nell'impresa, quale elemento necessario per la sua funzionalità e quale garanzia verso i terzi. La cosciente e volontaria dispersione patrimoniale mediante il gioco costituisce dissipazione, intesa come sperpero o dilapidazione dei beni a scopi voluttuari estranei all'impresa e non operazione di pura sorte o manifestamente imprudente di cui all'art. 217 legge fallimentari il quale presuppone l'Esercizio di Atti di imprese connotati da errori di valutazione. (Conf mass n 177518).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)