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Sez. 5, Sentenza n. 15850 del 26/06/1990 Ud. (dep. 29/11/1990) Rv. 185885 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - IPOTESI DELLA DISTRAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA - IDONEITÀ ANCHE DEL DOLO EVENTUALE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI DI UNA BANCA.*
Stato
decisa il 1990-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185885-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - IPOTESI DELLA DISTRAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA - IDONEITÀ ANCHE DEL DOLO EVENTUALE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI DI UNA BANCA.*

Il dolo generico è sufficiente a configurare l'elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. Tale dolo può essere diretto, ma anche indiretto o eventuale quando il soggetto agisce anche a costo, "a rischio", di subire una perdita altamente probabile se non certa. Ne deriva che la distrazione fallimentare prevista dall'art. 216 n. 1 legge fall. È configurabile anche a titolo di dolo eventuale nell'ipotesi in cui si realizzi mediante l'erogazione di finanziamenti (mutui) concessi dagli amministratori di una banca senza le necessarie garanzie, in violazione delle norme civili e bancarie che regolano i rapporti tra la banca ed i suoi amministratori e nell'interesse degli stessi amministratori e non della banca. In tal caso, infatti, gli amministratori agiscono accettando il rischio della perdita patrimoniale e della conseguente lesione dell'interesse dei creditori ex art. 2740 cod. civ. alla garanzia del patrimonio del debitore. (V mass n 182121, ed ivi citate; (V mass n 178608; (V mass n 177518; (V mass n 177152; (V mass n 170343).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)