Sez. 5, Sentenza n. 2148 del 05/05/1997 Cc. (dep. 30/05/1997) Rv. 208156 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Astratta configurabilità del reato - Sufficienza - Descrizione dei termini oggettivi e soggettivi dei fatti contestati - Necessità - Esclusione - Prova acquisita della pertinenza della cosa al reato - Necessità - Esclusione - Fondati motivi per ritenere la cosa pertinente al reato - Sufficienza - Reati di bancarotta fraudolenta - Sequestro generalizzato di tutti i conti correnti, depositi e titoli intestati all'indagato - Legittimità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ
In tema di sequestro preventivo, quando l'indicazione del reato commesso non sia un mero riferimento alla norma violata, ma sia supportata da elementi che la rendano astrattamente ipotizzabile, non è necessaria la individuazione dettagliata del fatto nei suoi limiti soggettivi o temporali poiché il provvedimento cautelare trova fondamento nel pericolo di un aggravamento delle conseguenze del reato e non nella gravità degli indizi di colpevolezza a carico di un soggetto individuato. Inoltre, per legittimare il sequestro, non è necessario che sussista già la piena prova della pertinenza della cosa al reato, essendo sufficiente che sussistano fondati motivi per ritenere la pertinenza stessa. Perciò in tema di procedimenti per reati di bancarotta fraudolenta deve ritenersi legittimo il sequestro preventivo di tutti i depositi bancari i titoli e i conti correnti intestati agli indagati quando vi sia motivo di ritenere che tali somme possano essere utilizzate per sottrarre beni alla curatela o per compiere ulteriori delitti di bancarotta senza che il giudice debba fornire indicazioni di dettaglio sulle condotte distrattive già accertate o sui rischi di aggravamento delle conseguenze dei reati commessi, o di commissione di nuovi, con riferimento ai singoli cespiti sottoposti a sequestro.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)