Sez. 5, Sentenza n. 4997 del 04/04/2001 (Rv. 545561 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO | Nell'ambito dello stesso comune di domicilio fiscale - Efficacia - Dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'intervenuta variazione anagrafica - Sussistenza - Specifico obbligo di comunicazione da parte del contribuente all'ufficio tributario - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO
Ai fini delle notificazioni relative all'applicazione delle imposte sui redditi, le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente nell'ambito dello stesso comune di domicilio fiscale esplicano efficacia ex lege e senza alcuno specifico onere di loro comunicazione all'ufficio tributario competente da parte del contribuente medesimo, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'intervenuta variazione anagrafica e determinano il dovere dell'ufficio stesso di eseguire le predette notificazioni presso il nuovo indirizzo anagraficamente iscritto.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)