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Sez. 5, Sentenza n. 4997 del 04/04/2001 (Rv. 545561 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO | Nell'ambito dello stesso comune di domicilio fiscale - Efficacia - Dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'intervenuta variazione anagrafica - Sussistenza - Specifico obbligo di comunicazione da parte del contribuente all'ufficio tributario - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545561-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO

Ai fini delle notificazioni relative all'applicazione delle imposte sui redditi, le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente nell'ambito dello stesso comune di domicilio fiscale esplicano efficacia ex lege e senza alcuno specifico onere di loro comunicazione all'ufficio tributario competente da parte del contribuente medesimo, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'intervenuta variazione anagrafica e determinano il dovere dell'ufficio stesso di eseguire le predette notificazioni presso il nuovo indirizzo anagraficamente iscritto.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)