Sez. 1, Sentenza n. 4105 del 21/02/2007 (Rv. 596416 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO | Termine annuale ex art. 10 legge fallim. - Decorrenza - Dalla cancellazione dal registro delle imprese - Presupposto - Effettiva istituzione del registro - Fattispecie in tema di impresa individuale.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO
Il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto dall'art. 10 legge fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese, perché solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente. Tuttavia tale principio non è applicabile nei casi risalenti ad epoca anteriore alla istituzione del registro, nei quali, quindi, l'accertamento della tempestività della dichiarazione del fallimento rimane affidato esclusivamente al criterio dell'effettività di una perdurante attività dell'impresa entro l'anno precedente. (Nella fattispecie, relativa a fallimento di imprenditore individuale dichiarato nell'aprile 1993, la S.C. ha respinto il ricorso).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2188, Legge 29/12/1993 num. 580 art. 8, DPR 07/12/1995 num. 581
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)