Sez. 1, Sentenza n. 1983 del 11/02/2003 (Rv. 560373 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - PROPOSTA - ESAME | Rigetto dell'istanza di concordato fallimentare - Provvedimento del tribunale confermativo del rigetto - Impugnazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - PROPOSTA - ESAME
Il provvedimento del Tribunale, confermativo del decreto del giudice delegato di rigetto dell'istanza di concordato fallimentare, mancando dei caratteri di decisorietà su diritti soggettivi e "status" e di definitività, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione (il provvedimento di rigetto, benché confermato dal Tribunale in sede di reclamo, non è infatti immodificabile, né preclude la riproponibilità della proposta di concordato).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 125, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)