Sez. 3, Sentenza n. 141 del 15/01/1973 (Rv. 361901 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - CONCESSIONE AL CONDUTTORE DI MAGGIORI UTILITA (MIGLIORAMENTO) - AUMENTI EXTRALEGALI - LICEITA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - CONCESSIONE AL CONDUTTORE DI MAGGIORI UTILITA (MIGLIORAMENTO) - AUMENTI EXTRALEGALI - LICEITA.*
Non possono considerarsi stipulate in violazione delle speciali norme sui fitti quelle convenzioni che, pur importando il pagamento di una pigione piu elevata di quella legale, trovino giustificazione in particolari vantaggi assicurati al conduttore, compreso quello alla rinuncia da parte del locatore a proporre o a proseguire una Azione giudiziale, diretta a conseguire la risoluzione del rapporto locatizio. (Conf 627/72, mass n 356675).*
Riferimenti normativi: Legge 26/11/1969 num. 833 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)