Sez. 1, Sentenza n. 5132 del 18/10/1985 (Rv. 442453 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - SEQUESTRO O MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - SEQUESTRO O MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONDIZIONI.*
La responsabilità processuale aggravata, prevista dall'art. 96 secondo comma cod. proc. civ. in relazione a provvedimento cautelare, quale il sequestro conservativo, postula l'inesistenza del diritto per il quale è stato eseguito detto provvedimento, nonché l'inosservanza da parte dell'istante delle norme di condotta ispirate alla cautela dell'uomo di media diligenza. La suddetta responsabilità, pertanto, non può essere affermata quando il sequestro conservativo venga dichiarato nullo o revocato per vizi processuali indipendenti dall'inesistenza di quel diritto (nella specie, incompetenza del Presidente del tribunale per essere già pendente causa di merito), ovvero alla stregua di un accertamento di carenza del diritto medesimo che sia frutto di valutazioni logico-giuridiche compiute in esito ad istruttoria, rispetto alle quali le diverse prospettazioni dell'istante non siano ascrivibili a comportamento imprudente. (V 3799/83, mass n 428712; (V 5470/82, mass n 423240).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 671, Cod. Proc. Civ. art. 672, Cod. Proc. Civ. art. 673
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)