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Sez. 3, Sentenza n. 1861 del 21/02/1995 (Rv. 490554 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) | Esecuzione di sequestro conservativo - Rigetto della istanza di convalida - Motivo - Irrilevanza - Responsabilità ex art. 96 secondo comma cod. proc. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490554-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI)

Ove sia accertata l'inesistenza del credito a tutela del quale è stato richiesto ed eseguito sequestro conservativo, la responsabilità processuale aggravata del creditore procedente trova la sua disciplina nel secondo comma dell'art. 96 (per il quale è sufficiente che si sia agito senza la normale prudenza) e non nel primo comma del medesimo articolo (che richiede, invece, il dolo o la colpa grave) indipendentemente dal motivo del provvedimento di rigetto della istanza di convalida ed anche quando, quindi, il rigetto sia dipeso dalla incompetenza del giudice che ha autorizzato il sequestro, come nel caso di provvedimento emesso dal presidente del tribunale, anziché dal giudice istruttore dinnanzi al quale pendeva la causa di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 671, Cod. Proc. Civ. art. 683

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)