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Sez. 1, Sentenza n. 15482 del 16/10/2003 (Rv. 567475 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE | Notificazione - Nullità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567475-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE

La notificazione al procuratore che, benché cancellato dall'albo, adempia al dovere di darne comunicazione alla parte non è inesistente, ma soltanto nulla, e, pertanto, suscettibile di sanatoria nel caso in cui l'atto abbia comunque raggiunto il suo effetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)