Sez. 3, Sentenza n. 4493 del 28/07/1984 (Rv. 436392 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VERSAMENTO DEL PREZZO DEL RISCATTO - NEL TERMINE DI TRE MESI DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA CHE ACCERTA IL DIRITTO - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - INTERESSI COMPENSATIVI O CORRISPETTIVI - VERSAMENTO - OBBLIGO DEL RETRATTANTE - INSUSSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VERSAMENTO DEL PREZZO DEL RISCATTO - NEL TERMINE DI TRE MESI DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA CHE ACCERTA IL DIRITTO - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - INTERESSI COMPENSATIVI O CORRISPETTIVI - VERSAMENTO - OBBLIGO DEL RETRATTANTE - INSUSSISTENZA.*
In tema di riscatto agrario, nel caso di contestazione, è consentito il versamento del prezzo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta il diritto (legge 8 gennaio 1979 n. 2); ne consegue che non è configurabile l'Obbligo per il retrattante di versare interessi, compensativi o corrispettivi che siano, su quel prezzo. (V 6070/81, mass n 416861; (V 4809/79, mass n 401421).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)