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Sez. 3, Sentenza n. 1655 del 02/03/1990 (Rv. 465642 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO - PREZZO DA RIMBORSARE ALL'ACQUIRENTE - DEBITO DI VALUTA - SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSI COMPENSATIVI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465642-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO - PREZZO DA RIMBORSARE ALL'ACQUIRENTE - DEBITO DI VALUTA - SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSI COMPENSATIVI - ESCLUSIONE.*

In caso di Esercizio del diritto di riscatto agrario da parte del coltivatore diretto del fondo, il prezzo che questi è tenuto a rimborsare al terzo acquirente costituisce un debito, non di valore, ma di valuta, come tale non suscettibile di aumento per effetto della svalutazione monetaria, in quanto, con l'Esercizio del diritto suindicato, il retraente subentra, nella posizione del compratore, nello stesso contratto di compravendita stipulato tra l'alienante e il terzo retrattato, né su tale prezzo sono dovuti interessi, giacché, mentre, in caso di contestazione, la legge consente che esso sia versato entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta il diritto, d'altra parte non è configurabile un'Obbligo di corresponsione di interessi compensativi sulla base dell'art. 1499 cod. civ., perché fino al conseguimento del diritto di proprietà il coltivatore detiene il fondo in forza del rapporto agrario e non in base ad un titolo dominicale. (V 6792/87, mass n 454995, sulla seconda parte; (V 4493/84, mass n 436392, sulla seconda parte; (Conf 1215/88, mass n 457423, sulla prima parte; (Conf 7829/87, mass n 455644, sulla prima parte; (Conf 5673/86, mass n 448154, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1499, Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)