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Sez. U, Ordinanza n. 3149 del 03/03/2003 (Rv. 560812 - 01)

URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Abusi edilizi - Sanzioni pecuniarie - Ingiunzione "ex" art. 2 regio decreto n. 639 del 1910 - Opposizione esecutiva - Configurabilità - Condizioni - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione.
Stato
decisa il 2003-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560812-01

URBANISTICA - GIURISDIZIONE

Se, per il pagamento di sanzioni pecuniarie dovute per abusi edilizi, il sindaco emette un'ingiunzione di pagamento contro il trasgressore che vi si oppone, si è in presenza di una opposizione esecutiva quante volte la parte, senza muovere contestazioni a proposito della sanzione, già applicata con provvedimento divenuto inoppugnabile, o contesta il diritto del comune a riscuoterla coattivamente, perché tale diritto si è estinto per prescrizione dopo che la sanzione era stata applicata, o chiede che l'ingiunzione sia annullata, perché presenta vizi attinenti alla sua validità formale: tale opposizione appartiene perciò, non alla giurisdizione amministrativa esclusiva prevista dall'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, ma alla giurisdizione del giudice ordinario, nel cui ambito rientrano le controversie che concernono il diritto di riscuotere la sanzione già applicata, senza toccare il potere di applicare la sanzione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2907, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)