Sez. 2, Sentenza n. 163 del 09/01/1980 (Rv. 403555 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ESECUZIONE A REGOLA D'ARTE - TERMINE PER L'ADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE - FACOLTA DEL COMMITTENTE - FUNZIONE - PRESUPPOSTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - IDENTITA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ESECUZIONE A REGOLA D'ARTE - TERMINE PER L'ADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE - FACOLTA DEL COMMITTENTE - FUNZIONE - PRESUPPOSTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - IDENTITA.*
Il termine che il committente puo fissare all'appaltatore, a norma dell'art 1662 cod civ, per provocare, in caso di inosservanza, la automatica risoluzione del contratto, costituisce - al pari della diffida ad adempiere - una facolta e non un Onere per la parte adempiente, in quanto ha la funzione di determinare lo scioglimento di diritto del rapporto non quello di condizionarne la risoluzione giudiziale, la quale trova il suo solo presupposto nell'inadempimento di non scarsa importanza. (Conf 3166/72, mass n 360953).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1662
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)