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Sez. L, Sentenza n. 6613 del 07/07/1998 (Rv. 517011 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Tutela delle retribuzioni in caso di insolvenza del datore di lavoro - Indennità risarcitoria per la ritardata attuazione della direttiva comunitaria - Interessi e rivalutazione - Computabilità - Decorrenza - Data della maturazione del diritto - Rilevanza - Fattispecie relativa a computo in sede di merito dal quindicesimo giorno successivo all'approvazione dello stato passivo fallimentare.
Stato
decisa il 1998-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517011-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE

Sulla indennità corrisposta dal Fondo di garanzia costituito presso l'INPS a titolo di risarcimento del danno per la ritardata attuazione della direttiva comunitaria n. 80/987 in materia di tutela delle retribuzioni non conseguite dal lavoratore a causa dell'insolvenza del datore di lavoro spettano gli interessi e la rivalutazione a norma dell'art. 429 cod. proc. civ., con decorrenza rapportata alla data della perdita subita dal lavoratore, e quindi anteriore a quella dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1992, per effetto della natura del credito, che ha la struttura di un credito di lavoro, pur avendo funzione risarcitoria, e in applicazione dei principi comunitari sul risarcimento del danno da mancata attuazione di direttive. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva riconosciuto interessi e rivalutazione con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo al deposito dello stato passivo della fallita ditta datrice di lavoro).

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)