Sez. L, Sentenza n. 133 del 09/01/1997 (Rv. 501620 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Ritardata attuazione della direttiva comunitaria n. 987 del 1980, sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Indennizzo ex art. 2, comma settimo, del D.Lgs, n. 89 del 1992 - Interessi e rivalutazione - Spettanza - Divieto di cumulo ex art. 16 della legge 412 del 1991 - Esclusione - Decorrenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE
L'obbligo, fatto allo Stato dall'ordinamento comunitario, di assicurare la riparazione del danno derivante dalla mancata attuazione, nel termine prescritto, di una direttiva preordinata ad attribuire ai singoli, diritti di contenuto ben individuato sulla base della direttiva stessa, comporta, di necessità, che la norma interna attuativa di tale obbligo venga scrutinata alla stregua dell'ordinamento comunitario, onde garantire l'adeguamento a questo della normativa interna, eventualmente anche con la non applicazione di quest'ultima se contrastante. Pertanto con riguardo all' indennizzo dovuto al lavoratore per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva C.E.E. n. 987 del 1980 (in materia di tutela dei lavoratori subordinati nel caso di insolvenza del datore di lavoro) secondo quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 2, comma settimo, del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80(emanato al fine di dare attuazione alla detta direttiva), stante la riconoscibilità, secondo l'ordinamento comunitario, del diritto del singolo lavoratore alla riparazione del pregiudizio subito, anche in assenza della citata disposizione di diritto interno, e tenuto conto del carattere indennitario e della inerenza al rapporto di lavoro della prestazione ivi prevista, gli interessi e la rivalutazione sulle somme dovute a detto titolo (tra di loro cumulabili, non trovando applicazione l'art. 16 della legge 412 del 1991, data l'estraneità di tale credito all'ambito previdenziale o assistenziale) decorrono dalla data della perdita retributiva che l'indennizzo mira a compensare, non rilevando che la detta perdita si collochi in un momento anteriore all'entrata in vigore dello stesso D.Lgs n. 80 del 1992, dato che una diversa successiva decorrenza, in quanto inidonea a riparare adeguatamente il pregiudizio subito, a condizioni non meno favorevoli di quelle previste dal diritto interno per situazioni analoghe, come imposto dall'ordinamento comunitario, farebbe assumere alla relativa norma di previsione un significato non conforme ai principi stabiliti da quest'ultimo.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto gli interessi e la rivalutazione sull'indennizzo dalla data della dichiarazione di fallimento).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)