Sez. 1, Sentenza n. 2131 del 01/03/1988 (Rv. 457979 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - APPELLANTE - FORMULAZIONE CON L'ATTO DI APPELLO - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - APPELLANTE - FORMULAZIONE CON L'ATTO DI APPELLO - NECESSITÀ.*
La proposizione da parte dell'appellante di nuove eccezioni in senso proprio incontra un limite nella norma di cui all'art. 342 cod. proc. civ., non potendo essere ampliati attraverso la proposizione di questioni non rilevabili d'ufficio, i confini del giudizio di secondo grado, così come determinati dai motivi di gravame. Pertanto, l'appellante può proporre nuove eccezioni soltanto con l'atto di appello e non anche nell'ulteriore corso del giudizio di gravame, mentre l'appellato quando l'eccezione concerna lo stesso capo della sentenza già impugnata e l'interesse è sorto solo in conseguenza dell'impugnazione principale, può sollevare l'eccezione nella comparsa di risposta e nei modi e termini previsti per l'appello incidentale dall'art. 343 cod. proc. civ.. (Conf 4697/86, mass n 447414; (Conf 3997/80, mass n 407903).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)