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Sez. 2, Sentenza n. 3997 del 25/06/1980 (Rv. 407903 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407903-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*

La proposizione da parte dell'appellante di nuove eccezioni in senso proprio nel giudizio di secondo grado costituisce Esercizio del diritto d'impugnazione e si deve attuare attraverso la formulazione dei motivi di gravame; talche essa incontra un limite invalicabile nell'art 342 cod proc civ, nel senso che, diversamente dall'appellato, l'appellante puo dedurre nuove eccezioni soltanto nell'atto di appello e non anche nell'ulteriore corso del giudizio di gravame. (Conf 386/78, mass n 389682; (Conf 4597/77, mass n 388206; (Conf 1484/77, mass n 385199).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)