Sez. 2, Sentenza n. 4697 del 23/07/1986 (Rv. 447414 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - APPELLANTE - FORMULAZIONE CON L'ATTO DI APPELLO - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - APPELLANTE - FORMULAZIONE CON L'ATTO DI APPELLO - NECESSITÀ.*
La proposizione da parte dell'appellante di nuove eccezioni in senso proprio nel giudizio di secondo grado costituisce Esercizio del diritto d'impugnazione e si deve attuare attraverso la formulazione dei motivi di gravame. Essa, pertanto, incontra un limite invalicabile nella norma dell'art. 342 cod. proc. civ., nel senso che, diversamente dall'appellato, l'appellante può dedurre le nuove eccezioni soltanto nell'atto d'appello e non anche nello ulteriore corso del giudizio di gravame. (Conf 3834/83, mass n 428755; (Conf 6394/81, mass n 417192; (Conf 3997/80, mass n 407903; (Conf 386/78, mass n 389682; (Conf 4597/77, mass n 388206; (diff 6400/84, mass n 437975).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)